FAQ Aiuti per i casi di rigore
Qui troverete le domande e le risposte più importanti in merito agli casi dir rigore.

FAQ Casi di rigori e Crediti Covid
Quali sono le novità dell’Ordinanza sui casi di rigore 2022?
Le condizioni di ammissibilità delle imprese restano invariate rispetto alle ordinanze precedenti.
È possibile richiedere contributi di sostegno per i mesi da gennaio a giugno 2022. I contributi per il sostegno alle imprese si basano sui costi non coperti del 2022. I massimali per i contributi di sostegno corrispondono all’incirca a quelli del precedente sistema dei casi di rigore.
I casi di rigore dello scorso anno sono coperti dall’ordinanza sinora in vigore. Il termine per la presentazione delle domande dell’anno scorso è stato prorogato fino a fine giugno 2022 (anziché fine marzo 2022).
Cosa cambia con l’adeguamento dell’Ordinanza del 18 giugno 2021?
Il massimale dei contributi a fondo perduto viene portato al 30% del fatturato annuo anche per le piccole imprese con un calo del fatturato di oltre il 70%, fino a un massimo di CHF 1,5 milioni (caso di rigore nel caso di rigore per le imprese con fatturato annuo inferiore a CHF 5 milioni).
Inoltre, la Confederazione utilizza CHF 300 milioni della cosiddetta «riserva del Consiglio federale» per gli oneri supplementari dei Cantoni dovuti a circostanze cantonali particolari. In tal modo, i Cantoni possono derogare a singole disposizioni dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore per quanto riguarda questi contributi supplementari. Questo vale in particolare per il massimale e la valutazione degli aiuti. Dovranno inoltre essere applicate necessariamente altre basi legali, come la soglia di fatturato del 40%. La Confederazione finanzia questi contributi supplementari senza la partecipazione dei Cantoni.
Cosa cambia con l’adeguamento dell’Ordinanza del 31 marzo 2021?
D’ora in poi, si farà anche una distinzione tra piccole aziende (fatturato annuo di fino a 5 milioni di franchi) e grandi aziende (fatturato annuo superiore a 5 milioni di franchi).
Per le aziende il cui fatturato supera la soglia dei 5 milioni di franchi, la Confederazione si assume il finanziamento completo. Per queste aziende, il legislatore prevede anche un regolamento supplementare a livello federale e quindi un’uniformazione dei programmi cantonali per i casi di rigore.
Quali criteri devono essere soddisfatti affinché la mia azienda possa averne diritto?
Secondo la legge, esiste un potenziale caso di rigore se il fatturato annuo del 2020 è inferiore del 60 per cento a quello medio annuo del 2018 e 2019 o degli ultimi 12 mesi. Inoltre, per poter richiedere i contributi per i casi di rigore la sua azienda prima della pandemia di coronavirus doveva risultare «redditizia ed economicamente solida» e aver generato un fatturato di almeno 50’000 franchi.
Le grandi imprese (cifra d’affari superiore a 5 milioni di CHF) devono inoltre confermare di aver adottato tutte le misure di autofinanziamento ragionevoli dal 1° gennaio 2021, in particolare quelle a tutela della liquidità e della propria base di capitale.
Quale forma giuridica deve avere la mia azienda per aver diritto agli aiuti?
L’azienda deve essere un’impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera e deve avere un numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Inoltre, la sua azienda deve dimostrare al Cantone di esser stata iscritta al registro di commercio prima del 1° marzo 2020 oppure, in caso di mancata registrazione, di esser stata costituita prima del 1° marzo 2020 e che i relativi costi salariali si ingenerano perlopiù in Svizzera.
Cosa significa «redditività e solidità economica»?
Dal 13 gennaio 2021 è diventato più facile dimostrare la redditività e solidità economica dell’azienda: ora si deve solo provare che, al momento della presentazione della domanda, l’azienda non era oggetto di una procedura di fallimento né di liquidazione e che il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura di esecuzione concernente i contributi per le assicurazioni sociali. Per fare chiarezza, la condizione di assoggettamento alla procedura di esecuzione è stata specificata nel seguente modo: se al momento della presentazione della domanda è già stato concordato un piano dei pagamenti o la procedura di esecuzione si è conclusa per avvenuto pagamento del dovuto, l’azienda è considerata redditizia ed economicamente solida.
La versione vigente dell’Ordinanza sui casi di rigore ammette l’autodichiarazione dell’azienda, tranne che in tre casi (momento della costituzione, fatturato, conferma che l’azienda non è oggetto di procedura di fallimento né di liquidazione). Qualora i Cantoni non abbiano emanato prescrizioni più severe, basta quindi presentare una semplice conferma con cui l’azienda dichiari di soddisfare i requisiti previsti agli articoli 4 e 5a dell’Ordinanza (ad es. contrassegnando la relativa domanda nel modulo e confermando le indicazioni con la propria firma). Le strutture alberghiere devono confermare che dal calo della cifra d’affari risultano elevati costi fissi non coperti.
Inoltre, dal 13 gennaio 2021 è venuto meno l’obbligo di prova per le aziende soggette a chiusura coatta per almeno 40 giorni. Per i ristoranti chiusi su ordine delle autorità vale quanto segue:
- non è necessario provare di aver subito un calo del fatturato
- non è necessario provare l’adozione dei provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale
non è necessario provare che dal calo della cifra d’affari sono risultati elevati costi fissi non coperti a fine anno.
Dove posso presentare la domanda nel mio Cantone?
Cliccando questo link troverà i punti di contatto cantonali competenti in materia di casi di rigore:
Casi di rigore - Punti di contatto cantonali
Un'utile panoramica delle misure per i casi di rigore può anche essere trovata qui.
Qui può trovare ulteriori informazioni.
Da quando è possibile presentare una richiesta?
L’Ordinanza del Consiglio federale sui casi di rigore 2022 è entrata in vigore l’8 febbraio 2022. I Cantoni devono ancora attuarla, il che può richiedere tempi diversi.
Le domande per i mesi da gennaio a giugno 2022 possono essere presentate ai Cantoni entro e non oltre il 30 settembre 2022.
Quale sarà l’istanza che deciderà in merito alla mia domanda?
Le domande vengono verificate dalle autorità fiscali del Cantone in cui ha sede la sua azienda.
Posso presentare una domanda per settore d’attività?
Secondo l’Ordinanza sui casi di rigore è possibile chiedere che i requisiti vengano valutati separatamente per ogni settore. Può quindi presentare, ad esempio, una domanda per il settore F&B/Ristorazione e una per le attività alberghiere. Se il primo non soddisfa il criterio del calo del fatturato (-40 percento della cifra d’affari) mentre il secondo sì, l’azienda può richiedere gli aiuti per i casi di rigore presentando una domanda a parte per il settore Ristorazione. La condizione è che i settori di attività siano chiaramente delimitabili mediante una contabilità per settore.
In quale forma vengono erogati gli aiuti per i casi di rigore?
Per i casi di rigore del 2020 e del 2021, i Cantoni possono concedere aiuti per i casi di rigore sotto forma di contributi a fondo perduto, prestiti, fideiussioni e/o garanzie.
Per il 2022 gli aiuti per i casi di rigore saranno erogati sotto forma di contributi a fondo perduto. Ciò è stabilito nelle rispettive ordinanze cantonali.
Come viene determinato l’importo per azienda?
Per i casi di rigore del 2020 e del 2021 è prevista una durata massima di dieci anni per prestiti, fideiussioni e garanzie. Per ogni azienda le prestazioni non possono superare il 25% del fatturato del 2019, con un massimo di 10 milioni. Per i contributi a fondo perduto possono ammontare al massimo al 20% della cifra d’affari del 2019, fino a un massimo di 1 milione di franchi. Per le grandi aziende l’importo viene calcolato come contributo ai costi fissi del 25%.
Per i casi di rigore del 2022, i contributi a fondo perduto per azienda sono limitati a un massimo del 9% della cifra d’affari del 2019, con un massimo di 450’000 franchi per le piccole imprese e 1.2 milioni di franchi per le grandi imprese. In determinate condizioni, i contributi massimi per le grandi imprese possono essere portati a 2.4 milioni o addirittura 10 milioni di franchi.
Vengono presi in considerazione altri aiuti finanziari Covid?
No, stando all’Ordinanza non vengono presi in considerazione. Ciò significa che un’azienda può beneficiare degli aiuti per casi di rigore anche se ha ricevuto un’indennità per lavoro ridotto, un’indennità per perdita di guadagno e/o crediti COVID. I Cantoni possono però stabilire regole più severe e conteggiare, ad esempio, il lavoro ridotto. È determinante ciò che ha deciso il Cantone in cui ha sede la sua azienda.
Gli aiuti per i casi di rigore devono essere contabilizzati come capitale di terzi?
Secondo la proposta del Consiglio federale no. I prestiti e i crediti concessi non devono essere classificati come capitale di terzi ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve ai sensi dell’art. 725 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO)3 e per il calcolo dell’indebitamento eccessivo.
Quanto all’IVA, l’AFC considera gli aiuti per i casi di rigore alla pari di sovvenzioni. Si riduce quindi la deduzione dell’imposta precedente.
La mia azienda è attiva in diversi Cantoni, dove posso presentare la domanda?
Le aziende presentano la loro domanda al Cantone in cui avevano la loro sede legale il 1° ottobre 2020 (cpv. 1).
Entro quando posso aspettarmi di ricevere il denaro?
Dipende dalla disponibilità delle basi giuridiche cantonali e dal tempo di elaborazione individuale dell’autorità competente nel suo Cantone e, in questo momento, non può essere ancora fornita una risposta precisa.
Che peso hanno i costi fissi?
L’entità degli aiuti per i casi di rigore tiene conto della quota dei costi fissi non coperti di un’azienda. Per evitare sovraindennizzi, gli aiuti per i casi di rigore non devono superare i costi non coperti dell’azienda, vale a dire i costi dedotti il fatturato e gli aiuti ricevuti (indennità per lavoro ridotto, indennità per perdita di guadagno COVID, ecc.). L’attuazione dell’ordinanza spetta ai Cantoni.
Qual è lo stato attuale dei crediti COVID?
I tassi d’interesse dei crediti transitori COVID-19 rimarranno invariati fino alla fine di marzo 2023. I tassi rimangono allo 0% per i crediti COVID-19 fino a 500’000 CHF e allo 0.5% per i crediti COVID-19 Plus. I crediti devono essere ammortizzati entro 8 anni. Tale termine può tuttavia essere prorogato fino a due anni. L’Associazione svizzera dei banchieri raccomanda alle sue banche di introdurre l’ammortamento entro la fine di marzo 2022. Tuttavia, questo può variare da una banca all’altra. Contatti per tempo la sua banca se ha bisogno di una proroga.