Indennità per perdita di guadagno legata al coronavirus
Abbiamo compendiato per lei le domande principali sull’indennità IPG per lavoratori autonomi e persone con posizione analoga al datore di lavoro e le relative risposte.

Nelle seguenti FAQ abbiamo compendiato per lei le domande principali sull’indennità IPG per lavoratori autonomi e persone con posizione analoga al datore di lavoro e le relative risposte (Ultimo aggiornamento: 14.12.2021).
Ha diritto a un’indennità se lavora come dipendente presso un’azienda, se ricopre una funzione in qualità di socio/a e se subisce una perdita di guadagno a causa della chiusura della sua azienda. A tal riguardo è irrilevante se la decisione di chiudere l’azienda sia stata presa dalle autorità cantonali o a livello federale.
Se non è interessato/a dalla chiusura di un’azienda, ha comunque diritto a un’indennità se subisce una perdita di guadagno e la sua azienda registra un calo significativo del fatturato sulla scia dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. In questo caso, il fatturato mensile nel mese di presentazione della domanda deve essere inferiore di almeno il 30%* rispetto al fatturato mensile medio negli anni dal 2015 al 2019 o durante la durata effettiva della sua attività. Inoltre, nel 2019 il reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS deve essere stato di almeno CHF 10’000.
*La percentuale determinante della diminuzione della cifra d’affari è stata modificata più volte dal Parlamento. Per il periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 deve essere stata almeno del 40 per cento, per quello dal 17 settembre al 18 dicembre 2020 almeno del 55 per cento.
In linea di principio, le indennità scadono alla fine del 2021, la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2022!
Il diritto all’indennità si applica il giorno in cui sono soddisfatti tutti i requisiti di idoneità ma non prima del 17 settembre 2020.
Il diritto derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento inizia al più presto il 17 settembre 2020, quello derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento inizia al più presto il 19 dicembre 2020 (diminuzione calcolata per l’intero mese di dicembre), mentre il diritto derivante da una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento inizia al più presto il 1° aprile 2021
L’indennità ammonta all’80% del reddito soggetto all’AVS nel 2019, fino a un massimo di CHF 196 al giorno.
No, deve presentare richiesta alla cassa di compensazione responsabile del pagamento dei contributi, che le pagherà poi direttamente l’indennità.
Il diritto deve essere fatto valere retroattivamente per uno o più mesi interi in cui risultino soddisfatti i requisiti di idoneità.
La domanda deve essere presentata utilizzando il nuovo modulo di domanda «318.756 - Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di diritto dal 17 settembre 2020» https://www.ahv-iv.ch/corona.
Questa circostanza si verifica se il fatturato nel mese di riferimento per la domanda è inferiore al fatturato mensile medio negli anni dal 2015 al 2019 o alla durata effettiva dell’attività delle seguenti percentuali:
55% dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020
40% dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021
30% dal 1° aprile 2021
Dal 2015 sono in vigore norme speciali per l’assunzione.
Fatturato totale dal 2015 al 2019 diviso per 60 mesi (es. 1’560’000 / 60 = 26’000)
Per determinare il calo percentuale del fatturato, la differenza tra il fatturato medio mensile negli anni dal 2015 al 2019 e il fatturato del mese di riferimento deve essere divisa per il fatturato medio mensile negli anni 2015-2019 e poi moltiplicata per 100: esempio (26’000-10’000) / 26’000 x 100 = 61,54 percento.
Se la percentuale è pari o superiore al 30%, sussiste il diritto all’indennità. Se la percentuale è inferiore al 30%, non verrà corrisposta alcuna indennità, nemmeno su base proporzionale.
La percentuale determinante della diminuzione della cifra d’affari è stata modificata: sussiste il diritto all’indennità se il risultato è uguale o superiore al 30 per cento (per i diritti a partire dal 1° aprile 2021; per i diritti precedenti: 40 % dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021; 55 % dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020).
L’indennità viene corrisposta per ogni mese in cui il calo mensile del fatturato è stato di almeno il 55%. Lassi di tempo più brevi non vengono presi in considerazione. La domanda deve essere fatta valere retroattivamente per ogni mese in cui i requisiti di idoneità risultano soddisfatti. Per le persone con posizione analoga al datore di lavoro risulta determinante il fatturato dell’azienda.
Se riprende l’attività lucrativa come di consueto, è tenuto/a a segnalarlo alla cassa di compensazione, che a quel punto smetterà di versare l’indennità.
In caso di nuovo obbligo di chiusura o di limitazione significativa dell’attività lucrativa, le prestazioni saranno versate al più tardi fino alla fine di dicembre 2021.
L’ultima scadenza per la presentazione della richiesta è il 31 marzo 2022.
Le prestazioni fruite in modo ingiustificato devono essere rimborsate; possono essere effettuati controlli a campione.
Il diritto termina il giorno in cui i requisiti di idoneità non sono più soddisfatti, ma non oltre il 31 dicembre 2021. È tenuto/a a notificare alla sua cassa di compensazione la ripresa dell’attività lucrativa o un incremento del fatturato che comporterà l’interruzione dell’indennità.
L’ultima scadenza per la presentazione della richiesta è il 31 marzo 2022.